Lo statuto


Associazione di Promozione Sociale “Free Circle”

Sede, costituzione, durata, oggetto sociale

Art. 1 E’ costituita l’Associazione di Promozione Sociale denominata “Free Circle”. Il presente statuto viene redatto tenendo conto della legge n°106 del 6 Giugno 2016 e la D.lgs 117 del 2017, essa assume la veste giuridica di Associazione di Promozione Sociale. Con l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ad uno degli albi di APS già esistenti, l’acronimo “APS” diventerà parte integrante della denominazione sociale della associazione.

Art. 2 L’associazione ha sede all’interno del comune di Palermo ed ha durata a tempo indeterminato.

Eventuali modifiche della sede legale nell’ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell’assemblea dei soci e relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello Statuto. In caso di iscrizione a pubblici registri la modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente.

Art. 3 L’associazione non ha fini di lucro ed assume la veste di Associazione di Promozione Sociale.

Art. 4 L’associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale di promuovere le iniziative di cui all’art. 5 comma 1 del decreto legge 117/2017 ed in particolare:

L’associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale di operare prevalentemente nell'ambito della promozione sociale del Software Libero e Open Source (da qui in poi chiamato FLOSS come da termine internazionale) in accordo con le quattro libertà fondamentali del software e abbracciando quindi le definizioni "Software Open Source" dell'Open Source Initiative e "Software Libero" della Free Software Foundation. A tal fine verranno svolte le seguenti attività di utilità sociale:

  • promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo e culturale atte a dare un contenuto sociale al tempo libero degli associati;

  • sostenere e promuovere reti di collaborazione e condivisione tra i GLUG (GNU/Linux User Group) esistenti sul territorio nazionale ed estero;

  • contribuire alla promozione, alla diffusione e allo sviluppo del FLOSS e degli standard aperti;

  • organizzare workshop, concorsi, seminari, stage, convegni, mostre, fiere, gruppi di studio e ricerca, corsi di formazione e aggiornamento, laboratori e attività di alternanza scuola-lavoro sulle tematiche del FLOSS e dell'innovazione tecnologica;

  • divulgare le nuove tecnologie e la loro applicazione su diversi ambiti socio-produttivi e culturali utili per il superamento del digital divide;

  • promuovere la formazione e lo scambio di conoscenze come mezzo di crescita personale e sviluppo della creatività, anche attraverso la realizzazione di modelli, prototipi e produzioni artistiche, con l’applicazione di metodi tradizionali ed innovativi;

  • promuovere la cultura dell’ecosostenibilità, condividendo e diffondendo la pratica della progettazione ottimizzata;

  • effettuare ricerche scientifiche e progetti sui temi dell’innovazione sociale, culturale e tecnologica;

  • l’Associazione, infine, potrà svolgere tutte le attività accessorie, affini, connesse o complementari che gli organi associativi riterranno integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale ed al raggiungimento degli scopi sociali.

Per raggiungere i propri scopi sociali l’associazione potrà:

  1. svolgere attività culturali e ricreative in genere, avvalendosi anche della gestione di terzi;

  2. condividere spazi di lavoro per lo svolgimento di attività inerenti allo scopo dell'associazione;

  3. aderire e/o collaborare con altre associazioni, federazioni di associazioni, in quanto affiliato, ed aderire ad iniziative promosse da altri circoli federati, enti o aziende per il perseguimento di scopi sociali compatibili con gli obiettivi della Associazione.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci e in particolare quelle attività di interesse generale di perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Soci

Art. 5. Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi sociali e coloro i quali ne facciano richiesta. Possono richiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche sia le associazioni di fatto. I sopracitati soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi dell'Associazione con il pagamento della relativa quota sociale. Resta comunque facoltà del Consiglio Direttivo di confermare la loro qualità di soci entro 60 (sessanta) giorni dalla data di richiesta. In caso di mancata accettazione, questa dovrà essere comunicata al richiedente con le relative motivazioni. Sarà facoltà dei richiedenti, in caso di mancata conferma di iscrizione, ricorrere entro 60 giorni, contro l’avverso al collegio dei Probiviri o in assenza al Collegio dei revisori dei conti. La scadenza di rinnovo annuale della quota associativa è fissata per l’ultimo giorno del mese di Febbraio, pena la decadenza dei diritti da socio. Tutti i soci confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell’associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative che sono iscritti all’associazione da almeno tre mesi, hanno diritto di voto in assemblea, per l’approvazione di tutte le delibere assembleari, per l’approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l’elezione degli organi direttivi dell’associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere.

Le quote associative sono stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle finalità del l’Associazione.

Diritti e doveri dei Soci

Art. 6 Le domande di iscrizione saranno presentate al Consiglio Direttivo che a suo insindacabile giudizio avrà facoltà di accettare o respingere.

In caso di mancata accettazione ne sarà data comunicazione da parte del Consiglio Direttivo.

L'appartenenza all’Associazione implica per i Soci l'accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso.

Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:

a) Frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall’Associazione.

b) Partecipare alle manifestazioni promosse dall’Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da essa assicurati.

c) Possono altresì partecipare alle attività dell’Associazione i familiari conviventi dei soci e i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado a cui la stessa associazione aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con la stessa.

d) Esaminare i libri sociali: al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 E’ esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Il socio rimane tale fino a quando lo stesso non recede dall’associazione o non si verifichino una delle cause che ne prevedono l’esclusione, come stabilito dal successivo art. 10. Tutti gli associati hanno diritto di voto in assemblea per l’approvazione e le modifiche del presente statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Ogni associato che abbia compiuto la maggiore età e purché sia iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ha facoltà di ricoprire cariche elettive.

Art. 8 All’atto dell’ammissione con il versamento della quota associativa, i soci hanno diritto di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall’associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee. La quota associativa non è trasferita a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni di natura patrimoniale.

Art. 9 I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione stabilita dal consiglio direttivo ed all’osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art. 10 I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

  1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

  2. quando si rendano morosi del pagamento della quota associativa senza giustificato motivo;

  3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’associazione;

  4. quando, in qualunque modo si ponga in essere un comportamento non rispettoso e/o offensivo, in maniera colposa verso qualsivoglia altro membro dell'associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal consiglio direttivo a maggioranza dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota associativa.

I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento presentando istanza al collegio sindacale o al collegio dei probiviri se eletti. Qualora questi collegi non siano eletti si dovrà costituire un collegio di arbitrato composto da un rappresentante della associazione, un rappresentante del socio e un terzo concordato fra le parti.

I soci espulsi possono presentare istanza per essere riammessi al consiglio direttivo.

Organi dell’associazione

Art. 11 Gli organi dell’associazione sono:

  • L’assemblea dei soci;

  • La Presidenza;

  • Il Consiglio Direttivo.

  • Il collegio sindacale (se eletto)

  • Il collegio dei probiviri (se eletto)

Art. 12 L’assemblea dei soci composta da tutti gli associati può essere ordinaria o straordinaria.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali della sede operativa dell’associazione almeno dieci giorni prima della riunione e contenere i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale assemblea di seconda convocazione.

L’assemblea inoltre può svolgersi avvalendosi di strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizione che:

  • il Presidente dell’Assemblea possa accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e comunicare i risultati della votazione;

  • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente i contenuti della riunione oggetto di verbalizzazione;

  • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

Art. 13 L’assemblea ordinaria deve essere convocata dal presidente del consiglio direttivo almeno una volta l’anno. Essa è presieduta dal presidente del consiglio direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. L’assemblea approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale, elegge e revoca il Presidente ed il Consiglio direttivo, approva il bilancio consuntivo, delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell’associazione durante i dieci giorni che seguono l’assemblea.

Art. 14 L’assemblea straordinaria, presieduta da un presidente nominato dall’assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata tutte le volte che il consiglio direttivo o il suo presidente lo ritengano necessario oppure ogni qual volta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati.

Art. 15 In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

In seconda convocazione, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. La seconda convocazione può avere luogo mezz’ora dopo la prima convocazione. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza almeno di tre quarti degli associati e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, la seconda convocazione può avere luogo mezz’ora dopo la prima convocazione.

Art. 16 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo, di cui all'art. 2352, secondo comma, del codice civile. Ogni associato può conferire per iscritto la delega alle votazioni ad un singolo associato (che non abbia già ricevuto delega) che sarà tenuta agli atti della votazione.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Art. 17 Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di cinque membri ad un massimo di dieci, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto, eletti dall’assemblea ordinaria fra i soci e resta in carica fino a dimissioni o revoca. All’interno del Consiglio direttivo potranno essere nominati un vice-presidente, un segretario ed un tesoriere e potranno essere delegate funzioni particolari a singoli consiglieri.

Alla fine dell'anno solare, ogni membro del consiglio direttivo risulterà dimissionario automaticamente dalla propria carica.

Sarà facoltà della prima Assemblea convocata accettare o respingere le dimissioni dei singoli membri.

Il presidente ha facoltà di ricoprire ad interim le cariche del consiglio direttivo vacanti sino a nuova nomina ed in modo non permanente.

Ove il presidente non fosse disponibile tale incarico verrà espletato dal vicepresidente sino a nuova nomina.

Art. 18 Il consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta il presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal segretario. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 19 il consiglio direttivo:

  • redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci;

  • cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;

  • redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;

  • stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale;

  • delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci;

  • determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

  • svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 20 Al presidente del consiglio direttivo compete la legale rappresentanza dell’associazione, nonché la legale rappresentanza della firma sociale. Egli presiede e convoca l’assemblea ordinaria e il consiglio direttivo, sovraintende alla gestione amministrativa ed economica dell’associazione, tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili ed il registro degli associati. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell’ausilio di collaboratori esterni all’associazione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue mansioni spettano al vice-presidente oppure, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, ad un consigliere delegato dallo stesso consiglio direttivo.

Art. 21 Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione, tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

Art. 22 Il Collegio Sindacale (se eletto) si compone di tre membri effettivi eletti nell’assemblea dei soci.

Il Collegio ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l’inventario dei beni mobili, di esaminare e di controllare il conto consuntivo, di redigere una relazione di presentazione dei bilanci all’Assemblea, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati.

Il Collegio Sindacale nella sua prima riunione elegge un Presidente

Art. 23 Il Collegio dei Probiviri (se eletto):

  1. La risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura insorte fra i soci, fra questi ultimi e l’Associazione, viene demandata al Collegio dei Probiviri i cui componenti decidono senza formalità alcuna quali amichevoli compositori.

  2. Tutti i soci hanno diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Probiviri in relazione all’attività dell’Associazione per quanto di competenza del Collegio stesso.

  3. Le decisioni del Collegio dei Probiviri debbono essere prese con la presenza di almeno tre membri tra effettivi e supplenti e possono essere impugnate davanti all’Assemblea.

  4. Le norme relative alle elezioni, alla composizione ed al funzionamento del Collegio dei Probiviri, sono analoghe a quelle previste per il Collegio dei Sindaci Revisori.

  5. Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.

Patrimonio dell’associazione

Art. 24 Il fondo patrimoniale dell’associazione è indivisibile ed è costituito:

  1. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’associazione;

  2. dai contributi annuali e straordinari degli associati;

  3. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

  4. da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti in via marginale dall’associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.

Art. 25 Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabili.

Rendiconto economico-finanziario

Art. 26 Il rendiconto economico-finanziario comprende l’esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal consiglio direttivo all’assemblea per la sua approvazione entro il trentuno Maggio dell’anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Art. 27 Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall’assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle assemblee, rimane affisso nei locali dell’associazione durante i dieci giorni che seguono l’assemblea. Successivamente ogni socio ne potrà prendere visione e chiederne copia facendo richiesta al presidente.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo statuto.

Scioglimento dell’associazione

Art. 28 Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato dall’assemblea dei soci riuniti in assemblea straordinaria con le modalità previste dall’articolo 15 del presente statuto, ad eccezione della seconda convocazione che va effettuata ad almeno una settimana di distanza dalla prima.

Art. 29 In caso di scioglimento l’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e conformi alle finalità dell’associazione o a fini di pubblica utilità, sentito il parere del “Registro Nazionale del Terzo Settore” o altra destinazione imposta dalla legge.

Disposizioni finali

Art. 30 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia ed in particolare al decreto 117/2017.